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Lavoratori studenti: diritti e tutele da parte dei datori di lavoro

La disciplina di legge vigente (Art. 10 L.n. 300/1970- Art.13 L.n. 845/1978) garantisce al lavoratore studente una serie di diritti:

- a svolgere turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami;

- di prestare lavoro straordinario;

- di lavorare durante i riposi settimanali;

- a fruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere prove di esame;

- a un orario di lavoro compatibile con la frequenza dei corsi scolastici frequentati.

Tutti i lavoratori studenti, compresi gli universitari (anche fuori corso) e chi frequenta corsi di formazione professionale, hanno diritto a un giorno di permesso retribuito per lo svolgimento dell’esame, dall’ora in cui viene effettuato l’esame e quindi anche se non coincide con l’orario di lavoro.

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Le assenze per permesso di studio sono assenze retribuite e quindi la loro fruizione dà diritto alla percezione della normale retribuzione come prevista dal contratto collettivo applicato.

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Durante il congedo, il dipendente:

- conserva il diritto al posto di lavoro;

- non ha diritto alla retribuzione.

Il periodo di congedo fruito per la formazione:

- non è computabile nell'anzianità di servizio e il dipendente può procedere al riscatto o alla prosecuzione volontaria;

- non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.

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